Prepararsi alla Brexit

Columbia Threadneedle Investments ha messo in atto un piano completo per prepararsi in vista dei potenziali impatti di una Brexit senza accordo (ossia di un’uscita del Regno Unito dall’UE senza alcun accordo o piano di transizione). Il nostro obiettivo è garantire certezza e continuità ai nostri clienti, a prescindere dall’esito finale della Brexit. In caso di eventuali conseguenze, provvederemo a fornire una comunicazione tempestiva al riguardo e faremo in modo di minimizzare i possibili impatti sui nostri clienti e sulle nostre attività.
Intratteniamo un dialogo attivo e regolare con l’associazione del nostro settore e con altri organi ad essa collegati, per assicurarci di essere sempre aggiornati sulle ultime informazioni e di conoscere i piani e le opinioni del settore al riguardo.

Non appena i governi e le autorità di regolamentazione di Regno Unito e UE ci forniranno informazioni più chiare, provvederemo a comunicare le eventuali modifiche operative necessarie.

Aggiornamento sulla Brexit: distribuzione dei fondi OEIC di Threadneedle nell'eventualità di una "hard Brexit"

Aggiornamento sulle misure intraprese in preparazione alla Brexit e sul proseguimento dei servizi di gestione degli investimenti in seguito all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea.
In Columbia Threadneedle Investements siamo pronti a compiere ogni sforzo necessario per assicurare che gli investitori dei nostri fondi non vengano penalizzati. La nostra priorità è fornire chiarezza e certezza ai nostri clienti, e assicurare una gestione efficace delle nuove disposizioni.
Nell’eventualità di una “hard Brexit” (ossia un’uscita del Regno Unito dall’UE nonché dal mercato unico e dall’unione doganale senza alcun accordo ai sensi dell’Articolo 50 del trattato sull’Unione europea), i fondi OEIC1 non saranno più considerati conformi alla normativa UCITS né dotati di passaporto di commercializzazione in tutte le giurisdizioni dell’Unione europea. Di conseguenza, Columbia Threadneedle Investments non potrà commercializzare né vendere comparti OEIC all’interno dello Spazio economico europeo (SEE), inclusa l’Italia.
Il 25 marzo 2019 il governo italiano ha emanato il decreto-legge n. 22/2019 riguardante le “Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea” (il “decreto Brexit”), pubblicato il giorno stesso nella Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 26 marzo 2019.
Il decreto Brexit stabilisce che, nel caso di una hard Brexit, i fondi britannici attualmente operanti in Italia non saranno più disponibili per i clienti italiani entro la data di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Di conseguenza, ed esclusivamente nell’eventualità di una hard Brexit, riteniamo che i clienti dei nostri fondi OEIC saranno costretti a chiedere il rimborso delle proprie partecipazioni il prima possibile e in ogni caso entro sei mesi dalla data di recesso.
Potrebbero esservi implicazioni fiscali aggiuntive a seconda delle circostanze individuali di ciascun investitore. Non siamo in grado di fornire consulenza fiscale, pertanto raccomandiamo ai nostri clienti di rivolgersi a un professionista per una consulenza al riguardo.
Alla luce della sua gamma consolidata di fondi di diritto lussemburghese e della Società di gestione di OICVM2, Columbia Threadneedle Investments è ben posizionata per continuare a servire gli investitori nell’Unione europea. Per maggiori dettagli sui nostri fondi SICAV3 lussemburghesi, La preghiamo di contattare il Suo consulente finanziario.
Per ulteriori informazioni relative alle misure in preparazione alla Brexit si prega di visitare il sito columbiathreadneedle.com/changes.
Le informazioni relative al programma definitivo di trasferimento degli attivi sono disponibili qui.
In caso di dubbi o domande, la invitiamo a contattarci al numero +352 46 40 10 7020 (le telefonate potrebbero essere registrate) o di contattare il suo referente abituale.

1 OEIC è l’acronimo di “open ended investment company”, ovvero “società d’investimento a capitale variabile”.
2 OICVM (corrispettivo italiano dell’acronimo inglese UCITS) sta per Organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari. La normativa UCITS ha creato un quadro di riferimento armonizzato per regolare la gestione e la vendita di fondi comuni all’interno dell’Unione europea.
3 SICAV è l’acronimo di “société d’investissement à capital variable”, ovvero il corrispettivo francese di “società di investimento a capitale variabile”.